lunedì 10 gennaio 2022

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI GREEN PASS:

 


ALLEGATO

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI GREEN PASS:

I Decreti hanno ampliato il novero delle attività per cui è richiesto il Green Pass, che ora

ha tre tipologie:

- Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione

(ultima dose ricevuta da almeno 9 mesi. Dal 1° febbraio 2022 tale termine è di 6 mesi),

guarigione (da non oltre 6 mesi), test antigenico rapido (da non oltre 48 ore) o molecolare

(da non oltre 72 ore) con risultato negativo.

- Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per

vaccinazione o guarigione (con le scadenze già dettagliate). Il green pass rafforzato non

include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

- Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo

la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo

vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green

pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare

contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o

molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Tale tipologia è attualmente richiesta solo per l’accesso alle Residenze Sanitarie

Assistenziali (RSA).

ALTRE ATTIVITÀ PER CUI È RICHIESTO IL GREEN PASS:

Dal 10 gennaio 2022, il Green Pass rafforzato sarà necessario per accedere anche alle

seguenti attività:

 ristorazione (bar, ristoranti…) anche all’aperto. Al momento il Green Pass

rafforzato è necessario per il servizio al tavolo al chiuso e per la consumazione al

banco;

 alberghi e strutture ricettive;

 utilizzo di ogni tipo di mezzo di trasporto pubblico e pullman a noleggio con

conducente;

 feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (ad esempio, banchetto di nozze

feste di Battesimo, eventi normalmente ospitati da strutture specializzate);

 sagre e fiere;

 convegni e congressi;

 impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in

comprensori sciistici;

 musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

 eventi e competizioni sportive;

 centri culturali, centri sociali e ricreativi, per attività al chiuso e all’aperto. Sono

esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i

partecipanti ai centri educativi per l’infanzia. Questo implica la necessità, dal 10

gennaio 2022, del Green Pass rafforzato per qualsiasi attività culturale, sociale e

ricreativa che coinvolga pure adulti, anche qualora si svolgano in ambienti

parrocchiali. Non è previsto il Green Pass per attività che coinvolgano solo minori

come, ad esempio, una sorta di “oratorio estivo”;

 piscine, centri natatori, palestre, pratica di sport di squadra, centri benessere,

anche all'interno di strutture ricettive, al chiuso e all’aperto nonché spazi adibiti a

spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli

accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di

disabilità;

 parchi tematici e di divertimento.

Dal 20 gennaio 2022 il Green Pass base è obbligatorio per i sevizi alla persona. Dal 1°

febbraio 2022 il Green Pass base è obbligatorio per tutti gli esercizi commerciali. Sono

escluse le tipologie che saranno individuate da un Decreto del Presidente del Consiglio.

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